Anche per questo post in blu traccio il mio testo, in nero riferimenti normativi e citazioni.

Coordinamento tra DL 17 Marzo 2020 n°18, DL 2 Marzo 2020 n°9 e Circolari esplicative associate

E’ stata pubblicata in data 19 (o 20) marzo sul sito dell’Istituto Superiore di Sanità la Circolare del Ministero della Sanità n°3572 del 18.03.2020 che chiarisce l’uso delle mascherine facciali ad uso medico e dei dispositivi di protezione individuale nel contesto emergenziale a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 17 Marzo 2020, n°18.

La circolare chiarisce specificamente i nodi derivanti dall’applicazione di quanto agli artt. 15 e 16 del citato D.L.
In estrema sintesi per il solo periodo dello stato emergenziale:

  • decade quanto alla circolare DGDMF n°15540/P/13/03/2020requisiti di marcatura CE per Dispositivi Medici e Dispositivi di Protezione Individuale;

  • i dispositivi (sia medici che di protezione individuale) destinati ai lavoratori possono essere prodotti senza le garanzie della procedura ordinaria (marcature CE) purché ne rispettino le modalità realizzative e ottengano preventivamente l’autorizzazione dell’Istituto Superiore di Sanità o dell’INAIL rispetivamente.

  • gli individui presenti sull’intero territorio nazionale” (art. 16 comma 2, DL 17 Marzo 2020 n°18) “possono usare a scopo precauzionale mascherine filtranti che non si configurano né come Dispositivi Medici, né come DPI”…”I produttori di queste mascherine devono garantire che le stesse non arrechino danni o determinino rischi aggiuntivi per gli utilizzatori secondo la destinazione d’uso prevista dai produttori.
    Ai produttori di questo tipo di prodotti non si applicano le misure valutative di cui all’ art. 15 del DL 17 Marzo 2020 n°18
    Ciò a condizione che siano comunque rispettate “le disposizioni in tema di distanziamento sociale e le altre regole precauzionali introdotte in ragione dell’emergenza COVID-19”. (Circolare del Ministero della Sanità n°3572 del 18.03.2020).

I provvedimenti adottati servono a dare fluidità in breve tempo alla fornitura delle protezioni adeguate alle diverse categorie di utilizzatori senza che le une interferiscano con la possibilità di protezione delle altre.

https://www.iss.it/documents/20126/0/Circolare+MS+18.03.2020.pdf/377a2035-5782-f8f3-62b7-20abb69b8e20?t=1584716189847

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